Lo Statuto della Società

STATUTO SOCIALE
Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 14/11/2012

TITOLO I

COSTITUZIONE – FINALITA’- SCOPI

Art. 1
La Società “DURI I BANCHI”, costituita in Venezia il 12 dicembre 1903, ha lo scopo di promuovere e realizzare iniziative culturali ed assistenziali idonee a sviluppare la socialità e il senso civico intesi nelle forme più aperte ed elevate, con particolare riguardo al concetto di venezianità inserito nel patrimonio culturale della Città: dalle scienze, lettere ed arti, alle forme e discipline della sua vita sociale e delle sue tipiche attività economiche, dei suoi usi e costumi e colore locale.

Art. 2
La Società “DURI I BANCHI” ha sede in Venezia.

Art. 3
Come prescritto sin dai tempi della fondazione, il fine della Società “DURI I BANCHI” è :
“Amarsi, Beneficare e Divertirsi”.

Art. 4
La Società “DURI I BANCHI” è apolitica e apartitica.

Art. 5
Tutta l’attività sociale è deliberata direttamente dai Soci Effettivi.

Art. 6
Per la realizzazione delle attività sociali ogni anno si terranno almeno quattro assemblee ordinarie e riunioni conviviali stabilite dal calendario che avranno luogo nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. Al termine di ogni incontro verrà cantato l’inno sociale.

Art. 7
Nel corso dell’Assemblea del mese di dicembre – che si terrà il primo giorno festivo successivo al giorno 11 – avrà luogo la relazione annuale del Presidente sull’ attività svolta, la presentazione e l’approvazione del bilancio consuntivo e la votazione per la elezione delle cariche sociali.

Art. 8
Il programma annuale delle attività sociali, predisposto dal Consiglio di Presidenza su indicazione dell’Assemblea dei Soci Effettivi, sarà presentato dal Presidente in occasione della prima riunione dell’anno solare.

Art. 9
L’esercizio sociale si chiude ogni anno il 12 dicembre, giorno anniversario della fondazione del Sodalizio.

Art. 10
La quota sociale annua è determinata dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza e deve essere versata entro il primo semestre dell’anno sociale.
La Società potrà accendere, per le sue necessità amministrative e gestionali della liquidità e dei pagamenti, un conto corrente bancario o postale. Su detto conto potranno operare con firme disgiunte sino alla concorrenza di € 5’000.00 (Euro Cinquemila) il Presidente ed il Segretario-Tesoriere; oltre tale importo le firme dei medesimi dovranno essere sempre congiunte.

 

TITOLO II

I SOCI

Art. 11
Alla Società DURI I BANCHI possono appartenere uomini stimati, cittadini Veneziani desiderosi di occupare il loro tempo libero in armonia ed amicizia, nei modi conformi agli obblighi sociali.
In particolare possono appartenere coloro che aspirano ad allacciare rapporti utili nel campo creativo, benefico e culturale.
Nella rispondenza dell’impegno morale, cui ognuno liberamente aderisce all’atto dell’ingresso tra i “DURI I BANCHI”, e per consentire alla Società una reale efficienza, tutti i Soci devono sentire il dovere di partecipare in modo fattivo alla vita del Sodalizio con la propria assidua presenza e personale contributo al consolidamento e sviluppo della Società.

Art. 12
I Soci della Società DURI I BANCHI sono denominati “DURI”.
Si suddividono in :
Soci Effettivi
Soci Vitalizi

Art. 13
Il numero dei Soci Effettivi non potrà superare le 50 unità.
L’età per l’ammissione alla Società non dovrà essere inferiore agli anni 25 (venticinque) e superiore agli anni 65 (sessantacinque).

Art. 14
La qualifica di Socio Vitalizio è riservata a chi, per cause di forza maggiore, sia impedito a partecipare attivamente alla vita della Società.

Art. 15
Il passaggio a Socio Vitalizio, su proposta del Consiglio di Presidenza, dovrà essere approvato all’unanimità dall’Assemblea, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci.
Il Socio Vitalizio può partecipare alle riunioni sociali senza diritto di voto e non è tenuto al versamento della quota sociale.

Art. 16
Le proposte per l’ammissione degli aspiranti “DURI” dovranno essere presentate al Presidente, con un curriculum vitae, da almeno due Soci Effettivi (Padrini).
Il Consiglio di Presidenza nel decidere sulla presentazione all’Assemblea delle candidature degli aspiranti “DURI” terrà presente la necessità che nella compagine sociale siano rappresentate tutte le componenti della società civile veneziana.
Nella prima riunione utile l’Assemblea, su proposta del Consiglio di Presidenza e con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci effettivi, procederà alla votazione segreta per l’ammissione.
Il Segretario ed il Tassatore fungeranno da Commissione scrutatrice.
L’ammissione di un nuovo “DURO” deve avvenire all’unanimità.
La deprecabile presenza di voti contrari all’atto della votazione segreta, fino ad un massimo di tre, deve venire motivata dai Soci contrari entro quindici giorni, in forma riservata, al Presidente, che poi deciderà in sede di Consiglio di Presidenza.
Qualora nel suddetto periodo di quindici giorni nessuna motivazione per i voti contrari pervenga al Presidente, il nuovo “DURO” sarà considerato ammesso di diritto.
Nella non creduta e malaugurata ipotesi che i voti contrari risultino più di tre, l’ammissione dell’aspirante “DURO” sarà respinta automaticamente.

Art. 17
Il ricevimento di un nuovo Socio avverrà, nella tradizionale forma, nel corso di una riunione conviviale.
Il nuovo Socio, conscio degli obblighi e dei doveri che gli competono, assistito dai suoi padrini, sarà battezzato con il sale, simbolo della sapienza e con l’acqua, simbolo della purezza.
Sarà obbligo del Socio, in occasione degli incontri sociali, fregiarsi del SIMBOLO SOCIALE (Medaglia) che riporta il motto “Quis Separabit”.

Art. 18
La perdita della qualità di Socio si verifica nei seguenti casi :
per dimissioni volontarie;
per decadenza;
per incompatibilità.

Art. 19
1)Dimissioni
Il Socio che intenda dimettersi dovrà farlo per iscritto – nei soli confronti del Presidente – previo adempimento di tutti gli obblighi sociali.
Il Presidente convocherà una seduta del Consiglio di Presidenza e – una volta accertata la serietà delle dimissioni stesse – le comunicherà ufficialmente all’Assemblea, che ne prenderà atto, nel corso della prima riunione utile.
Ogni Socio deve però rammentarsi, come stabilito alla fondazione del Sodalizio, che :
“Se per un contrattempo qualunque o per un momento di cattivo umore gli potessero sfuggire le parole – Me cavo dalla Società – che Dio l’illumini e gli possa far venire istantaneamente in mente il motto : DURI I BANCHI !

Art. 20
2)Decadenza
Si verifica decadenza per il Socio che :
sia rimasto assente, senza giustificato motivo, per cinque Assemblee e/o riunioni consecutive nello stesso Anno Sociale;
non abbia provveduto, nonostante più inviti rivoltigli dal Consiglio di Presidenza, all’obbligo dei pagamenti arretrati dovuti alla Società;
sia stato interdetto o inabilitato o affetto da malattia che non gli consenta più di intendere e di volere.

Una volta constatato da parte del Consiglio di Presidenza il verificarsi di una delle condizioni di decadenza il Presidente comunicherà al “DURO” nelle condizioni di cui ai precedenti punti la decisione del Consiglio di Presidenza di ritenerlo decaduto. Il “DURO” in decadenza potrà, nei successivi quindici, giorni far pervenire, in via riservata, al Presidente le sue considerazioni in proposito che verranno esaminate dal Consiglio di Presidenza per una decisione definitiva. Qualora nel suddetto periodo di quindici giorni nulla pervenga al Presidente, il “DURO” inadempiente verrà considerato decaduto a tutti gli effetti ed il Presidente ne darà comunicazione ufficialmente all’Assemblea, che ne prenderà atto, nel corso della prima riunione utile.

Art. 21
3)Incompatibilità
Si verifica incompatibilità e conseguente automatica decadenza per il Socio che :
abbia riportato condanna irrevocabile a pena detentiva o patteggiato la stessa;
abbia commesso atti contrari all’etica ed alla deontologia professionale, provati da un provvedimento disciplinare dell’organo competente, o altri atti così riprovevoli moralmente o socialmente, previo riconoscimento da parte del Consiglio di Presidenza;
abbia commesso azioni contrarie ai principi ed alle finalità della Società accertati dal Consiglio di Presidenza.
In tali evenienze il Presidente ne darà comunicazione ufficialmente all’Assemblea, che ne prenderà atto, nel corso della prima riunione utile.
In ogni caso, chiunque venga a trovarsi in situazioni tali da arrecare pregiudizio all’immagine della Società o di ingenerare dubbi sulla coerenza della sua condotta con gli scopi e l’immagine della Società nonché con i principi dell’etica e della morale, ha il dovere di dimettersi dalla Società stessa.
Qualora non assuma tale autonoma iniziativa, il Consiglio di Presidenza, senza entrare nel merito della questione, disporrà la decadenza d’ufficio.
Tale disposizione verrà comunicata ufficialmente dal Presidente all’Assemblea nel corso della prima riunione utile.

Art. 22
Il saluto fra i Soci è il motto “DURI” ed è obbligatorio in tutte le riunioni ed incontri ufficiali.

Art. 23
In caso di decesso di un Socio, il Presidente disporrà per onorarne degnamente la dipartita.

 

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA’

Art. 24
Sono organi della Società :
a) L’ASSEMBLEA DEI SOCI EFFETTIVI
b) IL PRESIDENTE
c) IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

a) L’ASSEMBLEA DEI SOCI EFFETTIVI

Art. 25

L’Assemblea dei Soci Effettivi :
elegge –con votazione segreta– il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario – Tesoriere, il Tassatore;
approva i bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio di Presidenza;
approva la misura della quota sociale proposta dal Consiglio di Presidenza;
approva la relazione annuale del Presidente;
decide –con votazione segreta– l’ammissione dei Soci che deve risultare all’unanimità;
prende atto dell’espulsione, della decadenza e dell’incompatibilità dei Soci decise dal Consiglio di Presidenza;
decide su tutta l’attività sociale proposta dal Consiglio di Presidenza.

Art. 26
Per l’elezione delle cariche sociali l’Assemblea, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci Effettivi, vota a scrutinio segreto previa nomina di una Commissione scrutinatrice composta da tre Soci.

Art. 27
Le cariche sociali hanno la durata di un anno e sono rinnovabili.

Art. 28
L’Assemblea per ogni delibera o proposta, con l’esclusione dell’ammissione di nuovi Soci e l’elezione delle cariche sociali, vota a maggioranza semplice, per alzata di mano.

Art. 29
In caso di assoluta necessità è prevista la convocazione di una Assemblea straordinaria su richiesta del Presidente o di almeno 1/3 dei Soci Effettivi.
L’Assemblea straordinaria vota per alzata di mano con maggioranza di almeno i 2/3 dei presenti.

Art. 30
La Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci Effettivi. I soci possono essere presenti alle assemblee, sia ordinaria che straordinaria, anche in audio o video conferenza. Per le elezioni delle cariche sociali di cui agli artt. 25 e 26 del presente Statuto non è consentita la presenza in audio o video conferenza.

b) IL PRESIDENTE

Art. 31
Il Presidente rappresenta la Società a tutti gli effetti.

Art. 32
Il Presidente :
presiede le riunioni ordinarie e gli incontri straordinari richiesti dai Soci;
presiede il Consiglio di Presidenza e ne adotta tutte le determinazioni da presentare in Assemblea per l’eventuale approvazione dei Soci;
ratifica le eventuali decisioni del Consiglio di Presidenza per quanto riguarda altre sanzioni da comminare per le eventuali inadempienze e manchevolezze dei Soci;
officia la cerimonia del battesimo dei nuovi Soci, assistito dal Tassatore;
riferisce al Consiglio di Presidenza sull’esito dei colloqui riservati, a seguito di voti contrari per l’ammissione di nuovi “DURI”;
propone al Consiglio di Presidenza il passaggio da Socio Ordinario a Socio Vitalizio.

Art. 33

Il Presidente ha la facoltà di costituire gruppi di lavoro composti da Soci esperti per la realizzazione di particolari iniziative decise dall’Assemblea.

Art. 34
Le eventuali dimissioni del Presidente, prima della decadenza del suo mandato, verranno discusse nella prima riunione trimestrale dei Soci. Qualora le dimissioni vengano accettate, le funzioni del Presidente verranno esercitate dal Vice Presidente fino al termine del mandato.

Art. 35
In caso di temporaneo impedimento, il Vice Presidente sostituisce il Presidente esercitandone le funzioni.

Art. 36
L’incarico di Presidente e Vice-Presidente potrà essere ricoperto dal medesimo socio per un massimo di tre anni consecutivi.

c) IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Art. 37
Il Consiglio di Presidenza è composto da :
il Presidente
il Vice Presidente
il Segretario – Tesoriere
il Tassatore
gli Ex-Presidenti, senza diritto di voto
il socio con maggiore anzianità di iscrizione (il n. 1)
i soci con anzianità sociale superiore ai 50 anni.

Art. 38
Il Consiglio di Presidenza :
coadiuva il Presidente nella preparazione e realizzazione di tutta l’attività sociale;
predispone i bilanci consuntivo e preventivo;
propone la misura della quota sociale annuale;
verifica l’incompatibilità e/o dispone la sospensione dei Soci ai sensi dell’Art. 21 del presente Statuto;
dispone le sanzioni per le eventuali inadempienze e manchevolezze dei Soci.

Art. 39
Il Consiglio di Presidenza viene convocato almeno una volta al mese dal Presidente.

Art. 40
Qualora uno dei componenti eletti del Consiglio di Presidenza per giustificati motivi, dovesse rinunciare alla carica, l’Assemblea dei Soci Effettivi nella prima riunione valida procederà alla votazione per l’incarico vacante come previsto dall’art. 25 c. 1.

Art. 41
Al compimento del 50° anno di appartenenza alla Società verrà conferito a quel Socio il titolo di Onorario della Società “DURI I BANCHI” e sarà membro di diritto del Consiglio di Presidenza.

 

TITOLO IV

IL SEGRETARIO – TESORIERE

Art. 42
Il Segretario – Tesoriere compila i verbali delle Assemblee, tiene la corrispondenza e il libro dei Soci, i documenti di spesa e l’archivio sociale, provvede alla riscossione delle quote e degli altri introiti, esegue i pagamenti su indicazione del Presidente e cura la parte amministrativa delle attività ordinarie e straordinarie.

 

TITOLO V

IL TASSATORE

Art. 43
Il Tassatore :
vigila sul buon andamento di tutti gli incontri sociali e sull’armonia fra Soci;
assiste il Presidente nella cerimonia del Battesimo dei nuovi Soci.

Art. 44
Il Tassatore con senso di giustizia ed imparzialità segnala al Presidente le inadempienze e le manchevolezze dei Soci, proponendo le sanzioni da applicare.

 

TITOLO VI

DURATA DELLA SOCIETA’ E VALIDITA’ DELLO STATUTO

Art. 45
La durata della Società è illimitata.
Lo scioglimento della Società deve essere richiesto da almeno la metà più uno dei Soci Effettivi e dovrà essere approvato nel corso di una Assemblea Straordinaria dei Soci Effettivi e Vitalizi.
L’Assemblea sarà valida con la presenza di almeno l’80% dei Soci Effettivi e Vitalizi e la votazione avverrà a scheda segreta. La deliberazione per lo scioglimento della Società dovrà essere unanime.

Art. 46
In caso di scioglimento della Società “DURI I BANCHI” il capitale sociale verrà immediatamente elargito in beneficenza su indicazione dell’Assemblea dei Soci.
Il Vessillo Sociale verrà depositato al Civico Museo a testimonianza dell’attività dei “DURI I BANCHI”.

Art. 47
Modifiche al presente statuto, potranno essere assunte da una Assemblea Straordinaria, valida con la presenza di almeno il 50 % più uno dei Soci Effettivi.
Le deliberazioni dovranno essere assunte, per alzata di mano, a maggioranza di almeno il 50 % più uno dei Soci Effettivi.

Art. 48
Il presente statuto, approvato nel corso dell’Assemblea straordinaria dei Soci Effettivi del 14 Novembre 2012, è entrato in vigore subito dopo l’approvazione.